die allora aveva la moneta erosa, rispetto alla fina:
e quindi non può non ragguagliarsene alla scadenza il
pagamento come sopra.
» Dovrà limitarsi finalmente la disposizione del detto
Articolo per quelle rate di moneta erosa, che si erano
prescritte dalla Legge del dì (3 . di Decembre, tanto
per i Credili anteriori al discredito, quanto per gli
affitti, e Canoni de’Beni rustici, quantunque scaduti
prima del dì io. Febrajo prossimo passato; poiché
siccome non intese la Legge di ridurre nè questi
Affitti, nè questi Crediti; ma intese soltanto di usare
un'equità ai Debitori, in vista delle diverse specie di
monete, che allora correvano ; ora che queste sono
equilibrate, non è giusto, che il Creditore venga a perdere
una porzione del suo credito, e della sua risposta;
ma si dovrà pagar l’intero in moneta corrente.
» I l terzo qtjesito risguarda gli Affitti de’Fondi ru stici
e degli urbani, che appunto per riguardo alla
Carta monetata, o alla moneta erosa discreditata, che
correva in tempo della stipolazione, si fossero convenuti
in somma maggiore. Quando ciò si provi, dovranno
i delti Affitti richiamarsi alla primiera risposta.
» L ’U l t im o quesito risguarda i pagamenti già fatti
prima della riduzione, seguita nel dì io. di Febrajo
prossimo passato,; se debbano cioè presentemente
ridursi. Ma quando questi siano eseguiti in saldo, o in
conto senz’alcuna riserva, non cadranno sotto la presente
riduzione, la quale dovrà cadere soltanto sopra i
pagamenti non fatti, o fatti con riserva, o sopra le
somme residuali. Questi medesimi pagamenti però
soggetti alla riduzione, dovranno eseguirsi puntualmente
alla scadenza, o nel termine di un Mese dalla
data del presente; altrimenti il Debitore decaderà dal
» benefizio della riduzione medesima. Dato dal Quartiere
» Generaledi Roma questo dì 19. Marzo 1800. — Diegó
» Naselli. — I n Roma presso Lazzarini Stampatore
» Camerale 1800. »
La circolazione monetaria era profondamente alterata
nello Stato Pontificio e i provvedimenti contenuti in
questi editti, per quanto possano parere energici, erano
appena sufficienti a sanarla. Abolite le cedole e fissate le
norme per il pagamento delle obbligazioni sorte durante
l’epoca della loro circolazione, parve giunto il momento
di sopprimere l’aggio della moneta fina che legalmente
era fissato al trenta per cento e saliva a cifra molto maggio
re 'n e lle contrattazioni quotidiane. L’Editto del
10 Febbraio si prefiggeva questo scopo e perciò limitava
11 corso delle monete plateali in modo che esse venissero
ad avere piena rispondenza alle monete d ’oro e d’argento
ricondotte al valore nominale;per raggiungere più facilmente
l’intento, il Governo imponeva un ribasso nel
prezzo dei generi di prima necessità proporzionato alla
riduzione che veniva a subire nel corso la moneta reale o
fina con la perdita dell’aggio, così che la moneta erosa o
rappresentativa continuasse ad avere la potenzialità di
acquisto che aveva prima di questa ultima riduzione. Le
disposizioni del Naselli avevano forza di legge soltanto
a Roma e nella campagna romana occupate allora dalle
truppe del Re delle Due Sicilie, per conseguenza diede
subito origine a un Bando consimile dell’I. R.- Commissario
Civile di Ancona, Antonio De Cavallai’, che aveva
giurisdizione nell’Umbria e nelle Marche (1). Questi
dopo la « provvida Legge pubblicata da S. M. Siciliana »
(1) (G. C a s t e l l a n i .) Vn Editto Monetario del Governo Austriaco in
Ancona, X X Febbraio M DCCC . Santarcangelo di Romagna, Giorgetti
(i9°3), in-16, per Nozze Poten^iani-Papadopoli.