» chi da due, anteriori al vigesimo anno del Pontificalo,
» come pure tutti i Bajocchi semplici, ed i mezzi Baiceli
chi d ’ogni specie.
» Quelle però delle Zecche Provinciali essendo d’in-
» feiior valore dovranno subire una maggior riduzzione,
» e perciò le così dette Madonnine di tali Zecche do-
» vranno ridursi al valore di un bajocco, e li così detti
» San Pietri parimenti coniati nelle Zecche Provinciali.
» si ridurranno a mezzo bajocco; con che dentro il tempo
» e termine di giorni quindici dalla publicazione del
» presente debbano l’enunciate monete delle Zecche pro-
» vinciali recarsi alla Zecca di Roma ad effetto di darne
» il concambio con altra moneta corrente ; e passati li
» detti giorni quindici saranno affato prive di corso; e
» non si riceveranno più che al vero valor intrinseco del
» Rame.
» Questa riduzzione così regolata, comunque ad alcuni
» potesse riuscire sensibile, sarà sicuramente utilissima
» al Publico, e specialmente alla Classe de’Poveri, che
» impegnar deve ed impegna tutte le nostre cure. Anzi
» quei medesimi che ne risentiranno un qualche danno,
» non lo risentiranno per la massima parte che in appa-
» renza mentre quella moneta stessa, che lor si dimi-
» nuisce riguardo al valor nominale, si spende in realtà
». quasi egualmente, che prima per tutti gli usi della vita,
» e produce nel Commercio, benché ridotta gli stessi
» effetti, che produceva, avanti la riduzzione. L’Editto
» contemporaneo, o la contemporanea Tariffa lo prova
» ad evidenza, e Voi stessi lo proverete fin dal momento
» della publicazione della presente Legge, che por deve il
» termine ai molti mali, che finora inondarono, e dar
>? deve il principio ad un’epoca più facile per il Com-
.» mercio, più felice per il Popolo, e più fertile in tutto
» di vantaggiosissimi effetti.
» E siccome l’infame Monopolio, e l’Aggio finora pra-
» ticato, nella Piazza specialmente di Montecitorio, se
» anche per un sol momento si tollerasse per l’avvenire
» eluderebbe una sì provida disposizione, e ne distrugge-
» rebbe tutti i vantaggi, perciò si proibisce assolutamente
» sotto le pene le più rigorose : E chiunque contra ve-
» nisse sarà sul momento arrestato, e giudicato militar-
» mente : poiché è nostra espressa volontà, che in avve-
.» nire ogni Piastra, ogni Colonnato, ogni scudo insomma
» d i moneta fina, equivalga ad uno scudo di moneta
» erosa essendo già l’una all’altra equilibrata.
» Dato dal Quartier Generale di Roma questo dì io di
» Febraro 1800.
» Diego Naselli. — I n Roma presso Razzar ini Stanili
patore Camerale 1800. »
Il i 5 Febbraio 1800 uscì un breve bando col quale
veniva resa pubblica la sanzione sovrana delle limitazioni
portale nell’Editto 26 Novembre 1799 alla disposizione
generale che tutte le leggi-emanale dalla Repubblica
Romana o Francese dovessero ritenersi nulle e di
niun valore.
L Editto del io Febbraio 1800 diede luogo nella pratica
applicazione, in confronto di quello del i 3 Dicembre
precedente, a varie difficoltà, che, proposte dai Tribunali
alla Suprema Giunta di Governo e da questa al Luogotenente
Generale del Re, vennero risolute col quinto
Editto emanato il 19 Marzo 1800. Gioverà riportare per
intero le soluzioni dei quesiti, le quali riassunte perderebbero
certamente della loro importanza e chiarezza.
« I l p r im o q u e s i t o risguarda il modo di eseguire i
» pagamenti, oprescritti dalla Legge, o convenuti dall’-
» Uomo in moneta fina, nel tempo del discredito. Gr
» siccome la Legge del dì i 3. di Decembre, risguardante