» questi pagamenti, poggiava sul divario, che allor pas-
» sava tra le diverse specie di moneta, autorizzato dallo
» stesso Principato, e questo è tolto colla susseguita equi-
» librazione, cessa la ragione della Legge; e quindi i
» pagamenti prescritti in moneta fina potranno intera-
» mente eseguirsi in qualunque specie di moneta cor-
» rente.
» Siccome però deve rimaner ferma la riduzione di
» Tariffa per i debiti contratti in tempo del discredito,
» perché poggia sopra la soda base del giusto, e del vero,
» e questa in voi ve una specie di transazione, in cui ogni
» punto forma correspeltività ; perciò i pagamenti così
» ridotti dovranno eseguirsi in quella moneta, ed in
».quella forma, che fu in allora prescritta. In vista però
» delle circostanza attuali si accorda ai debitori una pro-
» roga di sei mesi, o dalle rispettive scadenze, o dalla
» data del presente Editto, se si tratti di pagamenti già
» scaduti ; assicurato però l’interesse del Creditore, ed il
» puntuale pagamento dei frutti. La stessa regola stabi-
» lita per ,i pagamenti prescritti dalla Legge in moneta
» fina, deve comprendere ancora i pagamenti convenuti
» in moneta fina, o in Piastre nel tempo del discredito;
» i quali parimenti, dopo tplta la differenza della mo-
».neta, potranno eseguirsi in qualunque moneta corrente;
» fu o r i d’ima special convenzione, in cui possa ravvisare
.» il Giudice l’eccezione della regola : o quando si tratti
» di Commercio esterno, che non è suscettibile di mo-
» neta plateale; o quando finalmente il pagamento in
» moneta fina, o in Piastre, sia convenuto avanti, e dopo
» l’epoca del discredito.
» In secondo quesito risguarda i pagamenti prescritti,
» o convenuti in moneta plateale nel tempo del discre-
». dito, o eseguibili in detta specie di moneta, e non
» ridotti dalla Legge del dì i 3 . di Decembre. Or questi
» per tutto' ciò, ch’è scaduto fino al detto giorno io. di
» Febrajo prossimo passato, dovranno subir la riduzione
» ordinata colla susseguente Legge del di i 5 . del detto
» Mese, ragguagliando cioè uno scudo per 16. Paoli, e
» 16. Paoli per ogni Scudo. Per ciò poi, che n e scaduto
>1 dopo il dì io. di Febrajo, o che sarà per scadere in
» avvenire, dovranno interamente pagarsi in moneta
» corrente.
» La disposizione però del precedente Articolo dovrà
» limitarsi per le sorti de’Crediti fruttiferi, contratti
» avanti il dì io. di Febrajo, benché di scadenza poste-
» riore. poiché non è giusto, che il Debitore si obblighi
» alla scadenza a pagar l’intero in moneta equilibrata alla
» fina, in luogo di quella scadente, e di minor valore, che
» aveva ricevuto. Le dette sorti pertanto, non ridotte
» colla Legge del dì i 3. di Decembre, subiranno la ridu-
» zione in ragione del detto ragguaglio di uno Scudo per
» r6. Paoli, e di 16. Paoli per ogni Scudo ; e successiva-
» mente i frutti si pagheranno per l’intero in relazione
» alla somma ridotta.
» Dovrà pur limitarsi per le manifatture, e per li Con-
» tratti di mercanzie, e di derrate di ogni genere;
» poiché nel fissare un contratto eseguibile in moneta
» erosa, si è necessariamente avuto in vista il minor
» valore, che allora aveva questa moneta; e quindi seb-
» bene siasi fissata una scadenza posteriore, dovrà per
» necessità rimontarsi all’epoca del Contratto, e regolare
» il pagamento coH’accennalo ragguaglio.
» Dovrà limitarsi ancora per le Cambiali di moneta
» erosa, tratte avanti il dì io di Febrajo, e scadute poste-
» riormente. poiché il Traente nell’atto di firmar la
» tratta, non può non aver ragguagliato il minor valore,