lento proprio dell’epoca, apparisce chiaramente che, non
ostante le intenzioni punto velate dell’immortale Ferdinando
IV, il suo Luogotenente Generale trovò che non
era possibile cambiare di punto in bianco tutta la legislazione
esistente, e che non sarebbe stato conveniente
revocare i provvedimenti adottati dall’estinto, per quanto
infame, governo in materia economica e monetària.
Il secondo Editto in data del i 3 Decembre 1799
assolve la promessa fatta nel primo fissando un ragguaglio
per il pagamento delle obbligazioni contratte al
tempo della carta moneta. Dopo aver distinte due epoche,
quella cioè in cui. la carta moneta aveva corso a
pieno valore nominale, e l’altra in cui cominciò a perdere,
per le obbligazioni nate nella prima stabilisce che i
pagamenti siano fatti per due terzi in moneta fina e per
un terzo in moneta erosa, non potendosi ragionevolmente
prescrivere che i pagamenti siano interamente
fatti in una sola moneta quando lo stato stesso riconosce
oggi una notevole differenza tra le due specie. Questa
misura dovrà osservarsi anche per il pagamento degli
interessi, siano essi maturati nel primo o nel secondo
periodo. Per le obbligazioni sorte durante la seconda
epoca viene fissata una riduzione graduale proporzionata
al discredito della carta che aumentò a gradi, nei termini
seguenti :
« Ragguaglio, e Riduzzione di Cedole a Moneta Fina
» Metallica.
» Dal dì i. Gennaro 1795. a tutto il mese di Decembre
» 1796. le Cedole subiranno la riduzzione, non minore
» di un’ottavo, ne maggiore di un quarto, cioè il primo
» di quest’epoca non potrà avere più di baj. 87 1/2 di
>> moneta fina per ogni Scudo, e l’ultimo non potrà aver
» meno di baj y5, ed il divario intermedio tra queste
» due somme sarà ripartito con giusta ed eguale propor-
» zione per tutta l’epoca accennata.
» Dal dì 1. Gennaro 1797.fino al dì io. Febrajo 179^'
» esclusivamente, in cui seguì l’invasione, subiranno la
» riduzzione, non minore di un quarto, e non maggiore
» di una metà : cioè il primo non potrà aver di più di
» baj. 75. di moneta fina, e l’ultimo non potrà aver meno
» di baj. 00., et il divario intermedio dovrà ripartirsi
» come sopra.
» Dal dì 10. Febrajo 1798. fino al dì 3o. Giugno
» 1798. esclusivamente, subiranno la riduzzione non
» minore di una metà, e non maggiore di quattro quinti:
» cioè il primo non potrà aver più di baj. 5o. di moneta
» fina, e l ’ultimo non potrà aver meno di baj. 20. ed il
» divario intermedio si ripartirà come sopra.
» Non si comprendono nella riduzzione i crediti pos-
» 'teriori, perchè avendo già le Cedole ne’ giorni poste-
» riori sofferto la notissima riduzzione di Tariffa con
» ragguaglio, ora di Scudi 8., ed ora di Scudi 12. per
» ciascuno Scudo di moneta fina, e corrispondendo
» questo ragguaglio quasi perfettamente al giusto, secondo
» il valore di quel tempo, non meritano ulteriore
» riduzzione. »
« Ragguaglio, e Riduzzione di Resti. 0 di Assegnati
» a Moneta fina Metallica.
» Dal primo corso de’ Resti, o Assegnati, fino al di
» 6. di Novembre 1798, subiranno la riduzzione non
» minore di due quinti, e non maggiore della metà : cioè
» il primo non potrà aver più di baj. 60. di moneta
» fina, e l’ultimo non meno di baj. 5ò. da ripartirsi
» come sopra in tutta l’epoca accennata.
» Dal dì 7. Novembre sino all’abolizione, subiranno
» la riduzzione non minore della metà, e non maggiore